Stauto del “Consorzio di miglioramento fondiario di Bruggi”
Art. 1.°) E’ costituito ai sensi del Codice Civile e della Legge 25.7.1952 n. 991 e 27.12.1953 n, 959 e successive modificazioni e integrazioni, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data della sua costituzione, prorogabili dall’Assemblea dei Consorzisti, un Consorzio denominato “Consorzio di Miglioramento Fondiario BRUGGIâ€, con sede in Bruggi, ed avente i seguenti scopi:
a) Migliorare la viabilità locale, con costruzioni di nuovi tronchi e col riattamento di quelli esistenti;
b) Provvedere alla costruzione e/o alla gestione di acquedotti per uso potabile ed irriguo
c) Provvedere all’ampliamento della rete di distribuzione della linea elettrica, sia di illuminazione che industriale;
d) Provvedere a lavori di rimboschimento, alla creazione di briglie si sostegno, alla installazione di teleferiche, nonchè alla costituzione di impianti di irrigazione;
e) Addivenire all’acquisto di bestiame selezionato, di sementi elette, e di quei materiali o ritrovati chimici che portino al miglioramento della struttura fisica—chimica del terreno;
f’) Assistere i soci in tutto ciò che possa contribuire al miglioramento di tutte le attività silvo-agricole- pastorali realizzando tutte le iniziative di carattere tecnico e sociale capaci di determinare un perfezionamento delle aziende agricole e di far sentire i vantaggi di un’azione comune nell’interesse dei singoli e della economia montana;
g) Realizzare tutte le iniziative atte alla buona conservazione e al miglioramento dei pascoli della frazione Bruggi, ciò anche eventualmente in collaborazione con allevatori non residenti, associati o meno, compresa la concessione di detti pascoli, in tutto o in parto, per l’alpeggio estivo tenute presenti le esigenze degli allevatori locali;
h) Attendere ai problemi riguardanti la pineta frazionale
i) Promuovere l’intervento degli Uffici Tecnici competenti per eventuali rettifiche di partite catastali di frazionisti soci, che risultassero non regolari e per qualsiasi problema di classifica catastale interessante le proprietà frazionali;
1) Attendere all’esecuzione di tutte quelle opere ed iniziative, anche di carattere turistico o simili, atte a creare un maggior benessere per la popolazione locale, usufruendo dei benefici disposti dalla leggo 13.2.1933 n.215, sulla bonifica integrale o legge integrativa, delle leggi 25.7.1952 n.991 e27.12.1953 n.959, nonchè di tutte le altre leggi emanate od emanando dello Stato e della Regione che abbiano connessione con dotte opere ed. iniziative del Consorzio, ARTICOLO 2°) UTENTI
Possono far parte del consorzio, oltre i partecipanti all’atto costitutivo tutti i frazionisti di Bruggi, residenti o non residenti, che siano intestatari di proprietà immobiliari in detta frazione e chi, per atto tra vivi o per successione, subentri all’avente diritto. Chi intende aderire al Consorzio devo farne domanda, diretta al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione in proposito è insindacabile. Possono inoltre far parte del Consorzio anche coloro che hanno particolari ed univoci interessi, attinenti ad uno od ad alcuni degli scopi statutari, senza comprenderne la totalità ; in questo caso, nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicarne la specifica natura e nelle assemblee deliberative avranno diritto di voto solo e quando ne siano oggetto lo scopo o gli scopi da essi prescelti.
ARTICOLO 3°) FINANZIAMENTO
Alle spese occorrenti per il conseguimento degli scopi consorziali sarà provveduto:
a) Mediante contributi e concorsi dei Ministeri competenti o della Regione previsti da leggi speciali;
b) Mediante eventuali concorsi della Regione, della Provincia, dei Comuni e di altri Enti Pubblici o privati;
o) Mediante eventuali altri redditi precari attivi ed ogni altro cespite devoluto al Consorzio per lasciti, donazioni od altro;
à ) Mediante mutui da contrarsi fino alla concorrenza delle spese preventivate da finanziare;
e) Mediante contributi, sia in numerano che in prestazioni d’opera, imposti ai soci, relativamente alle opere ed iniziative messe in atto dal Consorzio ed approvate dall’Assemblea;
f) 11 Consiglio di Amministrazione potrà stabilire una quota fissa annua per ogni utente, destinata alla copertura delle spese ricorrenti per il funzionamento del Consorzio.
ARTICOLO 4°) ASSEMELEA DEGLI UTENTI
Fanno parte dall’Assemblea degli utenti tutti coloro i quali risulteranno appartenere al Consorzio alla data della convocazione. Spetta all’assemblea dei consorziati:
a) Eleggere il Consiglio di Amministrazione;
b) Nominare i revisori dei conti;
c) Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
d) Apportare lo eventuali modifiche allo Statuto o deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio;
e) Emanare ed. occorrendo emendare il regolamento interno del consorzio;
f) Adottare tutti quei provvedimenti di carattere generale per il funzionamento del Consorzio che fossero richiesti dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei consorzisti.
L’Assemblea generale è convocata in sede ordinaria due volte all’anno per l’approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e consuntivo e per lo svolgimento degli altri oggetti di sua competenza.
Si convoca in sede straordinaria quando ne facciano richiesta per iscritto almeno la metà degli aderenti al Consorzio, o lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando occorra deliberare in merito alle cariche sociali, Nel caso di convocazione a richiesta dalla metà dei consorzisti, l’istanza dovrà essere fatta al Presidente del consorzio almeno quindici giorni prima della convocazione. Di ogni convocazione della Assemblea il Presidente dà comunicazione agli interessati mediante avviso murale da affiggersi in appositi albi nella sode comunale di Fabbrica Curone (Frazione Garadassi) o nella casa Parrocchiale di Bruggi. L’avviso deve essere pubblicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea occorre normalmente, in prima convocazione, che siano presenti o rappresentati tanti consorzisti che rappresentino la metà più uno di tutti gli aderenti. In seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione. L’assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dagli utenti presenti o rappresentati, purchè non inferiore a nove salvo che per gli argomenti di cui punti a – b – d dì questo articolo, per deliberare sui quali, tanto in prima che in seconda convocazione, occorre che siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli utenti.
Ogni consorzista dispone di un solo voto. Nell’Assemblea ciascun utente non potrà essere delegato a rappresentare più di tre associati e la delega dovrà essere in forma scritta o limitata ad una sola adunanza. ARTICOLO 5°) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione e composto da sette membri nominati dall’assemblea generale di cui due scelti anche tra non appartenenti al Consorzio, ed in seno ad esso dovranno poi essere scelti il Presidente e il Vice Presidente. Esso dura in carica un quadriennio od i suoi membri sono rieleggibili. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre seduto consecutive decade dal mandato e non potrà essere rieletto alla prima elezione. Quando per dimissioni od altra causa il Consiglio di Amministrazione perda uno o più dei suoi membri, si provvede a norma dell’art. 2386 C.C. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria attinenti alle attività consortili.
ARTICOLO 6°) IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante del consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli ha la firma consortile. Spetta al Presidente:
a) Convocare l’Assemblea generale ed il Consiglio di Amministrazione;
b) Eseguire e fare eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; .c) Sorvegliare sul buon funzionamento dei servizi sia Amministrativi che Tecnici
- d) Reprimere gli abusi e giudicare i contravventori allo norme del presente Statuto e del Regolamento interno;
e) Disporre i pagamenti mediante l’emissione di mandati firmati dallo stesso o dal segretario o a mezzo assegno bancario;
f) Decidere o disporre su qualunque caso urgente, salvo riferire al Consiglio nella sua prima riunione; In caso di assenza o di impedimento ne fa le veci il Vice Presidente ed in caso di assenza od impedimento anche di questi, il più anziano di età del Consiglio di Amministrazione; Inoltre il Presidente è espressamente autorizzato a firmare o presentare tutti gli atti od i documenti necessari o richiesti per ottenere il concorso ed il contributo Statale in base alla leggo 25 luglio 1952 N.991 od altre leggi emanate od emanande anche Regionali, relative agli scopi, opere ed iniziative del Consorzio, nonchè ad accettare qualsiasi altro contributo, concorso, lascito, donazione, ecc. ed a riscuotere altresì i relativi mandati di pagamento, rilasciandone quietanza liberatoria.
ARTICOLO 7° REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti sono in numero di tre e possono essere scelti anche fuori del Consorzio, durano in carica quattro anni e, scaduti, possono essere rieletti. Essi dovranno esaminare gli atti contabili, la situazione di cassa ed il conto consuntivo, riferendolo all’Assemblea.
ARTICOLO 8° IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e può essere scelto anche fuori del Consiglio. Egli;
1°) Assiste allo adunanze e redige, su appositi registri, i verbali delle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.
2°) Cura l’osservanza di ogni convenzione stipulata dal Consorzio e vigila perchè siano mantenuti, secondo i titoli, i diritti, gli oneri e le servitù, sia attive che passive, esistenti sulle proprietà consorziali.
3°) Dirige ed attua il funzionamento del Consorzio.
4°) Predispone e presenta al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi.
5°) Vigila sulla regolare tenuta di tutti i libri e registri consorziali di cui è depositario e responsabile.
6°) Firma col Presidente, i mandati di pagamento e le reversali di riscossione, nonchè gli assegni bancari. La sospensione o revoca del Segretario non può essere deliberata che a scrutinio segreto e con il voto di quattro quinti dei consiglieri, sentito le di lui discolpe davanti al Consiglio stesso.
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 9°)
I soci acconsentono che il consorzio eserciti liberamente il diritto di passaggio, di occupazione per la costruzione di edifici, ad uso deposito ed altro, di captazione di acque, di installazione di condutture, di estrazione pietrame ecc. sulle loro proprietà site in frazione di Bruggi in Comune di Fabbrica Curone, fatta eccezione per le opere da realizzare nel perimetro residenziale della frazione di Bruggi, quale contemplato nel piano regolatore, e/o dal regolamento edilizio del Comune di Fabbrica Curone. ARTICOLO 10°
Diventano di diritto utenti, con i relativi obblighi, nonostante qualunque patto contrario, tutti coloro che per successione, per acquisto o per qualsiasi altro titolo, atto a trasferire la proprietà , diventino proprietari o comproprietari.
ARTICOLO 11°)
Il Corpo Forestale dello Stato e la Comunità Montana, potranno esercitare
il più ampio controllo ispettivo o di vigilanza sul Consorzio che sarà tenuto
ad osservare e far osservare, tutte quelle disposizioni che fossero date dai loro organi per il più perfetto funzionamento del servizio stesso.
ARTICOLO 12°)
L’esecuzione dei lavori o di forniture consorziali di qualunque genere si effettueranno con le norme in vigore per i lavori degli Enti Pubblici. In speciali circostanze il Consiglio di Amministrazione ed in casi di urgenza, anche il Presidente, potranno prendere opportune disposizioni, salva ratifica degli organi consorziali competenti. ARTICOLO 13°)
I contributi consorziali costituiscono un onere reale gravante sui fondi consorziali e sul bestiame posseduto e sono riscossi con lo stesse modalità e privilegi in vigore per la riscossione delle imposto dirette. Con le stesse modalità si introiteranno le somme dovute dai colpevoli, quale risarcimento dei danni arrecati alle opero del Consorzio. Dal Regolamento saranno dettate norme per la formazione ed esecuzione dei ruoli. Il servizio di cassa sarà svolto dal Consorzio stesso oppure dal Tesoriere Comunale su delibera dell’Assemblea con le modalità che saranno stabilite di comune accordo, dal Consiglio di Amministrazione, ARTICOLO 14°)
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fà espresso richiamo alle norme contenute, oltre che nel Codice Civile, nel T.U. 13.2.1933 n.215 sulla bonifica integrale, nella legge .25.7.1952 n.991 e relativo regolamento 16.11.1952 n.1979, nel Titolo IV del T.U. della Vigente legge Comunale e Provinciale, in quanto applicabili, nonchè nelle altre leggi emanate ed emanande dallo Stato e dalla Regione, che abbiano connessione con gli scopi, le opere ed iniziative del Consorzio.
Il presente Statuto è stato registrato in Tortona il 23.09.1977 n. 2377 Vol. n. 285.





